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Le spese relative a contratti di ricerca con il CRIT danno diritto a un credito di imposta del 50%.
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (cd. Legge di Stabilità 2015) ha introdotto una nuova agevolazione, nella forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
L’incentivo si estende dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quinquennio 2015-2019).
La misura è destinata alla generalità delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di attività, dal regime contabile adottato e dal fatturato, (diversamente dalla norma originaria contenuta nel D.L. n. 145/2013).
Il credito d’imposta è riconosciuto rispetto alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati nei periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 con due aliquote differenziate per tipologia di spese:
- 25% per le spese in strumenti e attrezzature di laboratorio (quote di ammortamento) in relazione alla misura e al periodo di utilizzo e per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’IVA e per competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica o a una nuova varietà vegetale;
- 50% per le spese di personale (è ammesso solo personale altamente qualificato, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico) e per le spese relative a contratti di ricerca stipulati con le università, e/o gli enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Le spese relative a contratti di ricerca con il CRIT danno quindi diritto a un credito di imposta del 50%.
La misura annuale massima del credito è pari a 5 mln di € per ciascun beneficiario e il credito è riconosciuto a condizione che siano state sostenute spese pari ad almeno 30.000 €.
La norma elenca le attività qualificabili come “di ricerca e sviluppo” includendovi:
a) Lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili;
b) Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale;
c) Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Al seguente link è possibile trovare il testo integrale della Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/29/15A05898/sg